Etichettatura Olio

L'etichettatura dell'olio extravergine di oliva è disciplinata dall'art. 3 del decreto legislativo 109/92, che prevede l'indicazione obbligatoria di alcune informazioni sulle confezioni dei prodotti alimentari, compresi gli oli di oliva. Sulle etichette, inoltre, deve figurare la denominazione di vendita, che per l'olio extra vergine di oliva deve essere "olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici", mentre per l'olio di oliva composto da oli d'oliva raffinati e vergini deve essere "olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive".

Oltre alla denominazione di vendita, sulla confezione devono essere riportati la quantità netta (o nominale), il termine minimo di conservazione, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE, la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto e le modalità di conservazione. Tali indicazioni devono essere riportate in lingua italiana e possono essere tradotte in altre lingue.

Se stai cercando un olio extra vergine di oliva di alta qualità e 100% italiano, è importante considerare la campagna di produzione. Infatti, la legge italiana richiede che l'olio extra vergine di oliva prodotto da una sola campagna olearia e 100% italiano indichi obbligatoriamente anche la campagna di produzione. La campagna di produzione deve precedere il termine minimo di conservazione dell'olio, garantendo così la freschezza e la qualità del prodotto. Scegliere un olio extra vergine di oliva prodotto da una sola campagna olearia e di qualità significa poter godere di tutte le proprietà benefiche dell'olio d'oliva e assaporare il gusto e l'aroma autentici della pregiata oliva italiana.

Infine, il regolamento comunitario 1335/2013 stabilisce che "l'indicazione della campagna di raccolta può figurare soltanto quando il 100% del contenuto dell'imballaggio proviene da tale raccolta", pertanto è vietato pubblicizzare la campagna olearia quando si tratta di una miscela di più annate.

Indicazione dell’origine
L’obbligo dell’indicazione dell’origine è diventata obbligatoria per l’olio extravergine di
oliva e per l’olio di oliva vergine a partire dal 1° luglio del 2009, come sancito dal reg. Ce
182/2009.

Le modalità previste dal reg. Ce 182/2009 per indicare l’origine sono tre:
1. olio ottenuto nello stesso Stato Membro di raccolta delle olive: in questo caso è possibile richiamare l’origine indicando il nome del Paese seguito da diciture quali
“Prodotto in…”, “Ottenuto in ….”, ma anche indicazioni del tipo “100% prodotto in …”.

2. olio ottenuto in uno Stato Membro con olive provenienti da altri Stati Membri/Paesi
terzi: in questo caso l’indicazione dell’origine deve essere apposta adottando la seguente
dicitura “Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in …. da olive raccolte in …”. Anche in
questo caso il nome dello Stato Membro può essere sostituito da un riferimento alla
Comunità. Qualora fosse necessario indicare più Stati Membri/Paesi terzi, questi devono
essere menzionati in ordine ponderale decrescente in relazione alla quantità apportata.

3. miscele di oli comunitari e/o non comunitari: in questo caso le modalità di indicazione
dell’origine sono una delle seguenti, da utilizzarsi in relazione alla tipologia di prodotto:
a. “Miscela di oli di oliva comunitari”, oppure un riferimento alla Comunità;
b. “Miscela di oli di oliva non comunitari”, oppure un riferimento all’origine non
comunitaria;
c. “Miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari”, oppure un riferimento
all’origine comunitaria e non comunitaria.

7. Lotto
che per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte,
fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche, in ogni caso in modo da essere facilmente visibile,chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lett. "L".

8. ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
Si intende per etichettatura nutrizionale (art. 3 D. lgs. 77/93) una dichiarazione riportata
sulla etichetta e relativa al valore energetico ed ai seguenti nutrienti:
1) le proteine;
2) i carboidrati;
3) i grassi;
4) le fibre alimentari;
5) il sodio;
6) le vitamine e i sali minerali elencati nell'allegato al D. lgs. 77/93 e presenti in quantità
significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso, cioè in quantità non inferiore al
15% della R.D.A. (razione giornaliera consigliata).

2.2 Le regole specifiche sull’etichettatura volontaria degli oli di oliva
a) Diciture relative alle lavorazioni "a freddo":
«prima spremitura a freddo»: questa dicitura è riservata agli oli d’oliva vergini o extra
vergini ottenuti a meno di 27°C con una prima spremitura meccanica della pasta d'olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
«estratto a freddo»; questa dicitura è riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive.

b) Indicazioni delle caratteristiche organolettiche
E’ da segnalare che attualmente il suddetto metodo di analisi sulle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini prevede solo tre attributi positivi: “fruttato”, “amaro”, “piccante”.

c) Diciture in materia di acidità o di acidità massima
Queste diciture possono figurare unicamente se accompagnate dalla menzione, in
caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del
tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, stabiliti a norma del reg. Cee 2568/91 e
s.m..

ETICHETTATURA DEGLI OLI OTTENUTI CON METODO BIOLOGICO
In caso di utilizzo dei termini “Biologico” o delle sue abbreviazioni “Bio” o “Eco” in etichetta devono obbligatoriamente comparire le seguenti informazioni:
1. il logo di produzione biologica, di cui alla figura sotto riportata; il logo può essere riportato anche in bianco e nero e deve avere un’altezza minima di 9 mm e una larghezza di 123,5 mm;
il codice identificativo dell’Organismo di controllo preceduto dall’indicazione “Organismo di controllo autorizzato Mipaaf”; le prime due lettere del codice identificano il Paese (per l’Italia IT).

l’indicazione dell’origine, riportata utilizzando una delle seguenti diciture:
a. “Agricoltura UE” se l’olio ha origine comunitaria;
b. “Agricoltura non UE” se l’olio proviene da un Paese terzo;
c. “Agricoltura UE/non UE” se l’olio è stato ottenuto
miscelando oli di diversa origine.
L’indicazione UE/non UE può essere sostituita dal nome del/i Paese/i.
4. il codice dell’operatore, attribuito dall’Organismo di controllo.
Dal 1° luglio 2010 il logo comunitario e l’indicazione dell’origine devono obbligatoriamente
figurare in etichetta; fino a questa data la loro apposizione è facoltativa.

Ricorda inoltre che il responsabile commerciale deve essere indicato sulla confezione dell'olio extravergine di oliva, come previsto dal comma 5 dell'art. 7 del regolamento UE n. 1169/2011. Se vuoi acquistare olio extravergine di oliva di alta qualità e con un'etichettatura.

segui link per articolo Le novità per l'etichetta dell'olio extra vergine di oliva: Fonte Teatronaturale

Olio Vergine Biologico di oliva 

Pubblicato il: 11 Maggio 2018
Aggiornato il: 13 Maggio 2023

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